
Associazione Country Rome Onlus
Country Rome è un’associazione per la valorizzazione e la promozione del territorio
WORK IN PROGRESS…
STATUTO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1- Denominazione e sede
Nella Regione Lazio è costituita una Associazione denominata “COUNTRY ROME ONLUS”.
L’Associazione ha sede legale ed amministrativa in ROMA (RM) Via Castelbarco n.31 -ROMA.
L’Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di sede non comporta modifica statutaria.
Articolo 2- Oggetto e scopo
L’Associazione “COUNTRY ROME ONLUS” non ha fini di lucro ed ha quale scopo esclusivo lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione di attività, azioni e programmi a favore dell’ospitalità e dell’accoglienza in campagna e di tutte le attività dell’agricoltura, le produzioni di qualità, tipiche e tradizionali, naturali, integrate e biologiche, l’artigianato, le attività integrate, la cultura, il tempo libero, l’ambiente, l’enogastronomia, gli itinerari tematici ed i percorsi del gusto, gli eventi.
Tali forme di turismo si ispirano allo sviluppo rurale ed all’impresa diffusa. Si caratterizzano, inoltre, per i legami con la cultura, la scuola, la storia, l’architettura, il paesaggio, gli aspetti sociali e ambientali del territorio per assicurare idonea valorizzazione dell’ambiente rurale e delle forme di turismo di qualità.
L’ Associazione COUNTRY ROME ONLUS , tra altro, promuove:
• Le forme di ospitalità connesse alle tipologie turistico ricettive, produttive e ambientali, consolidate e in divenire, che caratterizzano il mondo rurale e la sua cultura, il paesaggio agrario, gli ecosistemi agro-forestali, l’agriturismo e le altre tipologie dell’offerta turistica;
• Le produzioni agricolo-alimentari tipiche e di qualità, i prodotti tradizionali e la gastronomia tipica, itinerari tematici e i percorsi e gli itinerari del gusto e gli eventi organizzati sul territorio;
• Iniziative di didattica rurale e ambientale indirizzate ai giovani e al mondo della scuola.
A tal fine l’Associazione:
• concorre all’elaborazione di studi e ricerche di carattere generale e particolare;
• collabora con altri organismi, enti e associazioni, in qualunque forma costituiti, con finalità analoghe, affini o complementari;
• collabora con soggetti pubblici e privati preposti alla promozione e valorizzazione del turismo, delle altre attività produttive ed economiche, e del territorio laziale;
• collabora con enti, istituzioni, associazioni, scuole di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, per la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, tradizionale, architettonico, ambientale, paesaggistico dell’agricoltura e dell’enogastronomia “laziale”;
• partecipa a iniziative promozionali, in Italia e all’estero, finalizzate alla promozione e alla diffusione del turismo e delle altre attività sopra individuate realizzate nel Lazio;
• promuove e realizza materiali promozionali e pubblicitari finalizzati alla diffusione delle attività realizzate in ambito rurale e in particolare, di quelle agrituristiche, turistiche, didattiche, ricreative, culturali e di valorizzazione delle produzioni agricole e alimentari tipiche e di qualità;
• partecipa alla organizzazione e gestione di manifestazioni, convegni, fiere, mostre ed ogni altro evento che favorisca la conoscenza e la promozione del territorio;
• può istituire, organizzare e svolgere corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento su tutti i temi attinenti le opportunità offerte dallo sviluppo del turismo e del mondo rurale;
• promuove, organizza e attua servizi e iniziative individuali e collettive, riguardanti la promozione, l’informazione socio-economica, la divulgazione, l’assistenza tecnico-economica e gestionale delle imprese turistiche e degli altri soggetti interessati alle forme di turismo nelle aree rurali;
• favorisce iniziative o interviene, direttamente o in rappresentanza di imprese turistiche, nella materia di interesse generale, nei piani o programmi di area ed in tutte le attività che concernono lo sviluppo tecnico-professionale delle imprese singole o associate;
• assiste le imprese, singole e associate, svolge a loro riguardo e nel loro interesse, anche tramite la rappresentanza presso gli uffici pubblici e privati e verso le autorità regionali e nazionali, ogni altra attività inerente le operazioni che si svolgono nell’ambito della gestione dell’impresa;
• assume ogni altra iniziativa di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria utile od opportuna e comunque diretta alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.
• promuove e realizza materiali promozionali e pubblicitari finalizzati alla diffusione delle attività realizzate in ambito rurale e in particolare, di quelle agrituristiche, turistiche, didattiche, ricreative, culturali e di valorizzazione delle produzioni agricole e alimentari tipiche e di qualità;
L’Associazione non persegue fini di lucro e può svolgere, inoltre, tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.
L’Associazione persegue i propri fini sia direttamente, che in collaborazione con altre organizzazioni ed enti e può compiere tutte quelle operazioni mobiliari e finanziarie ritenute necessarie, utili e opportune alla realizzazione dei predetti scopi.
Articolo 3 – Patrimonio ed entrate dell’associazione
Il patrimonio dell’Associazione, e quello proprio delle strutture periferiche, se esistenti, è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo;
b) donazioni, legati, lasciti e contributi da parte di enti pubblici, privati o persone fisiche;
c) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a) fondo di dotazione iniziale costituito da quote associative di euro cento per ciascuno dei soci fondatori;
b) versamenti ulteriori effettuati da chiunque aderisca all’Associazione;
c) corrispettivi per servizi prestati a favore degli associati o alle strutture territoriali per loro conto;
d) redditi derivanti dal suo patrimonio;
e) contributi a fondo perduto da chiunque provenienti ed erogazioni liberali;
f) introiti realizzati nello svolgimento di attività diverse, ivi compresi i corrispettivi per servizi prestati ai soci, e contributi e/o rimborsi disposti da Enti pubblici e privati, l’associazione può inoltre reperire risorse finanziarie attraverso la conclusione con i terzi di contratti aventi natura commerciale.
g) I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità , fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi anche in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte , di estinzione, di recesso o di esclusione, può pertanto farsi richiesta di quanto versato a titolo di versamento al fondo di dotazione;
h) Le quote associative non sono rivalutabili né sono trasmissibili a terzi se non per causa di morte;
i) I soci che a seguito di invito scritto non provvedono nei trenta giorni successivi alla comunicazione al pagamento delle quote sociali scadute, saranno dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale;
l) l’eventuale protrarsi del mancato pagamento delle quote sociali scadute per oltre due mesi comporterà la cancellazione automatica del socio inadempiente. E’ comunque fatto salvo il diritto dei soci che, per comprovato stato di necessità, non siano in grado di corrispondere la quota associativa e ciò in conformità ed ossequio ad evidenti ragioni di opportunità sociale ed in perfetta sintonia con i fini istituzionali cui l’associazione si ispira.
TITOLO Il – SOCI
Articolo 4 – Requisiti per diventare soci
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell’Associazione. Nell’Associazione si distinguono i soci fondatori, soci ordinari e soci aggregati. Sono soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che partecipano attivamente e quotidianamente all’attività istituzionale. Sono soci aggregati coloro che partecipano all’attività istituzionale mediante conferimenti in liberalità finalizzati al raggiungimento dello scopo sociale.
Per essere ammesso a socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota d’iscrizione deliberata dal Consiglio stesso. L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. Il numero dei soci è illimitato. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale minima all’Associazione.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota annuale fatti salvi i corrispettivi per i servizi usufruiti. E’ comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori.
Articolo 5- Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci fondatori ed ordinari possono accedere a qualsiasi carica elettiva purchè abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all’Associazione, fatto salvo i soci fondatori.
I soci fondatori ed ordinari hanno diritto a:
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
• riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la stessa Associazione;
• eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
I soci aggregati hanno diritto a:
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
• riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti la stessa Associazione, il loro voto ha unicamente valore consultivo;
Hanno diritto di voto in assemblea i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali.
Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto del presente statuto, a osservare le delibere degli organi sociali, a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all’interno dell’Associazione e fuori.
Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per:
• decesso;
• recesso;
• esclusione
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dall’Associazione mediante comunicazione inviata al Consiglio Direttivo della struttura di appartenenza. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione, per:
• mancato pagamento della quota sociale;
• inosservanza di quanto previsto nel presente statuto, dell’eventuale regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
• appropriazione indebita di fondi sociali, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
• denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali e di chiunque aderisca all’Associazione.
L’esclusione ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
TITOLO III – ORGANI SOCIALI
Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 8 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci fondatori ed ordinari, massimo organo deliberante dell’Associazione, rappresenta l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto (3/5) degli associati.
La convocazione è fatta tramite avviso scritto notificato a mano, via e-mail, pubblicazione sul sito istituzionale, contenente la data, il luogo e l’ora sia di prima che di seconda convocazione e l’ordine del giorno da esporsi esclusivamente presso la sede dell’Associazione almeno otto giorni prima. L’Assemblea è presieduta dal Presidente ed elegge un Segretario in seno alla stessa.
Articolo 9 – Poteri dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno nel periodo che va dal 1 Gennaio al 30 Giugno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
Essa inoltre:
• nomina il Consiglio Direttivo;
• determina gli indirizzi generali ed organizzativi dell’attività dell’Associazione;
• delibera sulle modifiche da apportare al presente statuto;
• delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione;
• delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Articolo 10 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente, in proprio o per delega semplice, la maggioranza semplice dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti rappresentati.
In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati. L’Assemblea in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti, il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario, copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 11 – Modifiche allo statuto e scioglimento dell’Associazione
Per deliberare le modifiche da apportare al presente statuto, o sullo scioglimento dell’Associazione, è indispensabile il voto favorevole di almeno tre quinti (4/5) dei voti rappresentati all’Assemblea.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre membri eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
I Consiglieri devono essere soci dell’Associazione, durano in carica sette anni e sono rieleggibili. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo s’intende decaduto e deve essere rieletto. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede alla sua cooptazione. I cooptati cessano dalla carica insieme all’intero Consiglio che li ha nominati.
Articolo 13 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione del deliberato assembleare.
In particolare al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
• la gestione dell’Associazione secondo gli indirizzi delineati dall’Assemblea;
• stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative modalità;
• la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario consuntivo;
• ratifica tutti gli atti e contratti aventi natura straordinaria inerenti l’attività sociale;
• gestisce i beni immobili di proprietà dell’Associazione;
• decide sull’ammissione dei soci;
• decide sull’esclusione dei soci nei casi previsti all’art. 6;
• stabilisce l’importo minimo delle quote annuali;
• può adottare un regolamento interno per l’ammissione e il recesso dei soci;
• può adottare un regolamento interno per il funzionamento dell’Associazione.
Articolo 14 – Presidente e Vice Presidente
AI Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può delegare la rappresentanza dell’Associazione ad altri membri del Consiglio stesso. Il Presidente è preposto al compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Egli stipula tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale, assume obbligazioni per conto dell’Associazione e rilascia eventuale quietanza.
Il Vice Presidente, ove nominato, coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.
Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo e validità
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, quando ne facciano richiesta un terzo (2/3) dei suoi componenti.
La convocazione è comunicata mediante lettera consegnata a mano, via e-mail per semplice affissione presso i locali della sede sociale e con qualsiasi strumento ritenuto utile, contenente il giorno, il luogo, l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In presenza di circostanze di comprovata urgenza tale termine è ridotto a due giorni e in tal caso il Consiglio Direttivo s’intende validamente convocato.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare anche in assenza delle predette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a due riunioni consecutive e non, decade.
TITOLO IV – IL RENDICONTO
Articolo 16 – Bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto, preventivo e consuntivo. Le relative approvazioni debbono avvenire entro il 30 giugno di ogni anno.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Articolo 17 – Scioglimento
L’Associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, scelta dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall’Assemblea e sentito, ove previsto, l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 18 – Normativa applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

